Pulizia dei marciapiedi antistanti la propria abitazione o attività e taglio delle siepi

Obbligo di rispettare alcune prescrizioni comportamentali.
Data:

25/07/2025

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Immagine: Pulizia dei marciapiedi antistanti la propria abitazione o attività e taglio delle siepi
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Obbligo di rispettare alcune prescrizioni comportamentali.

Si avvisa la Cittadinanza che con riferimento alle normative comunitarie, recepite a livello nazionale con il D. Lgs. 150/2012, è stato imposto il divieto di utilizzare i diserbi chimici nelle aree aperte frequentate dalla popolazione.

L'Amministrazione Comunale con i propri operatori e con ditte specializzate provvede alla pulizia di alcune aree ad uso pubblico ed eventualmente con diserbi completamente atossici e di origine naturale. Tuttavia, è impossibile assicurare la copertura di tutto il territorio comunale.

Tutti i cittadini sono pertanto invitati a collaborare attivamente tenendo pulite dalle malerbe le aree prospicienti le proprie abitazioni.

Si chiede in particolare di mantenere pulite le caditoie per l'allontanamento dell'acqua piovana, al fine di evitare allagamenti al verificarsi di fenomeni piovosi intensi.

Si ricorda inoltre ai cittadini, che è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali, previste dagli art. 10, 15 e 21 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale del 31.05.2004, e più precisamente:

ART. 10 – MARCIAPIEDI E PORTICI

1) I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all’uso pubblico o utilizzati di fatto dal pubblico.

2) Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

ART. 15 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO

1) É fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 21, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

4) E’ vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

5) E’ altresì vietato scaricare, svuotare, disperdere in rete fognaria e nella rete delle acque bianche olio, colore, diluente e ogni altro liquido considerato inquinate dalle vigenti leggi. I trasgressori saranno denunciati all’autorità giudiziaria.

ART. 21 - PULIZIA AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI.

Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi dall'art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

ART.24 – RAMI E SIEPI PROTESI

I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine privato ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all’art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285.

In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale o il ciglio dei canali evitando tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.

Si ringrazia fin d'ora per la sensibilità dimostrata in merito e si avverte che i trasgressori saranno sanzionati con € 100,00 alla prima violazione ed € 200,00 dalla seconda violazione, come previsto dall’art. 47 del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Urbana così come rideterminata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2013.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio ecologia al numero 0445-355511 o all’indirizzo e-mail ecologia@comune.villaverla.vi.it .

Villaverla, 24/07/2025

UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE

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